CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LE SPESE DI GIUDIZIO

Con la circolare n. 38/E del 2015 vengono esaminate le novità introdotte in materia di spese di giudizio del contenzioso tributario. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune utili indicazioni per la gestione operativa del processo tributario focalizzando la propria attenzione sul principio di soccombenza, compensazione e responsabilità per “lite temeraria”. Il documento attiene squisitamente alla prassi interna delle Pubbliche Amministrazioni, bisogna però considerare che l’interpretazione che essa propone potrebbe indurre i giudici tributari a fare un uso ancor più coraggioso della condanna alle spese. Principio della soccombenza Il nuovo art. 15, D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa altro che ribadire il principio generale secondo cui le spese del giudizio seguono la soccombenza. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate richiama alcuni principi enunciati dalla Corte di Cassazione. In primo luogo, a tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali” (Cass. n. 930/2015). In secondo luogo, la parte soccombente deve essere individuata alla luce del principio di causalità, in forza del quale “obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi” (Cass. n. 373/2015). Compensazione delle spese Il giudice tributario può compensare le spese di giudizio soltanto in due ipotesi, vale a dire qualora vi sia soccombenza reciproca oppure nel caso in cui sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare espressamente in dispositivo. Il nuovo dispositivo dell’art. 15 si discosta dal precedente in quanto viene meno il rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c., in forza del quale la compensazione è possibile “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In realtà la disciplina applicabile al processo tributario riproduce pedissequamente la ratio legis del previgente art. 92, comma 2, c.p.c.: questo ritorno al passato consente di recuperare i principi di diritto sedimentati dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina del processo civile. Così fa anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 2015, nei passaggi in cui focalizza la propria attenzione sui presupposti della compensazione: mentre la soccombenza reciproca “sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass. n. 19520/2015), le “gravi ed eccezionali ragioni” riguardano specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 14546/2015) che il giudice deve soppesare “alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull’esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt’altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)” (Cass. n. 18276/2015). L’elemento di maggior rilievo pratico è rappresentato dalla fissazione di un obbligo motivazionale: le “gravi ed eccezionali ragioni” devono infatti essere “esplicitamente indicate nella motivazione”. Come rilevato anche nella circolare n. 38/E dall’Agenzia delle Entrate, tale obbligo non può ritenersi soddisfatto mediante il rinvio a “motivi di equità” non altrimenti specificati (Cass. n. 14546/2015) o con il generico riferimento alla “peculiarità” della vicenda o alla “qualità delle parti” o anche alla “natura della controversia” (Cass. 18276/2015). Responsabilità processuale aggravata Al fine di snellire il contenzioso scoraggiando le liti pretestuose o coltivate a fini meramente dilatori, il nuovo art. 15 dispone espressamente l’applicabilità della “responsabilità processuale aggravata”. Oltre alla condanna per le spese di giudizio, il giudice, su istanza dell’altra parte, condanna il soccombente al risarcimento dei danni qualora abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.). Con la circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ricorda che la parte istante deve dimostrare – con riferimento a tutti i motivi del ricorso (Cass. n. 14611/2015) – “la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte” soccombente (Cass. n. 4443/2015) e che tale comportamento deve essere non soltanto erroneo in diritto, ma anche idoneo a palesare “la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. n. 14611/2015). In ogni caso, il giudice può condannare, anche d’ufficio, il soccombente al pagamento di una somma equamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.). Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate segue l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche tale responsabilità richiederebbe la sussistenza di mala fede o colpa grave (Cass. n. 21570/2012). Tutela cautelare Per contrastare l’abuso delle richieste di tutela cautelare l’art. 15 prevede ora che il giudice provveda sulle spese di tale fase nell’ordinanza con cui decide sull’istanza di sospensione (dell’atto impugnato o dell’esecutività provvisoria della sentenza impugnata, a seconda dei casi). Tale pronuncia conserva efficacia, salvo che il giudice non disponga diversamente nel provvedimento adottato all’esito del giudizio. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa della parte soccombente in ordine alle spese della fase cautelare perché può impugnare la sentenza che definisce il giudizio nel relativo capo. Mediazione e conciliazione Il potenziamento di mediazione e conciliazione passa anche dalla nuova disciplina delle spese di giudizio. Per quanto concerne la mediazione, sono maggiorate del 50% le spese di lite a carico della parte soccombente, al fine di riconoscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria ante causam. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate ritiene che la compensazione delle spese – comprese quelle della fase di reclamo/mediazione – possa essere disposta, fuori dai casi di soccombenza reciproca, “solo qualora sussistano e siano espressamente dedotte in motivazione specifiche circostanze o aspetti della controversia, assistite dai requisiti della gravità e della eccezionalità, tra le quali potranno rilevare anche considerazioni in ordine ai motivi che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere una eventuale proposta di mediazione”. Quanto alla conciliazione, con la circolare n. 38/E/2015 l’Agenzia delle Entrate si limita a riepilogarne i possibili esiti. Liquidazione delle spese Il giudice non deve soltanto indicare la parte a carico della quale sono poste le spese di giudizio, ma deve altresì provvedere alla loro liquidazione. In tale compito egli è ora soccorso dal nuovo testo dell’art. 15. La nuova disciplina ribadisce che le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore – da liquidare in base ai parametri professionali – le spese generali, gli esborsi, i contributi previdenziali e l’imposta sul valore aggiunto. Nella circolare n. 38/E l’Agenzia delle Entrate, sintetizzata la nuova disciplina, ribadisce che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e precisa che, in caso di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, la sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere giudizio di ottemperanza ex art. 70, D.Lgs. n. 546/1992 davanti alla Commissione tributaria in composizione monocratica.